Informativa per l'investitore
La delibera Consob 16190/2007 e il Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob prevedono che l’intermediario deve fornire all’investitore:
- Informativa di carattere generale contenuta nel Documento informativo
- Informativa sulle misure ragionevoli adottate per ottenere il miglior risultato possibile (nell’accezione inglese riconosciuta come “best execution”) nell’esecuzione e nella trasmissione degli ordini.
Nel documento Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini sono riportate le modalità in base alle quali sono trattati gli ordini eseguiti e gli ordini trasmessi agli intermediari esecutori. Tale documento descrive i fattori di cui si tiene conto al fine di conseguire il miglior risultato possibile per l’Investitore
(es. prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione).
- Informativa sui conflitti di interesse che potrebbero insorgere nella prestazione del servizio di gestione collettiva o di qualunque altro servizio di investimento e le misure di gestione dei conflitti di interesse adottate al fine di evitare che gli stessi possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti o incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
Nel documento Informativa sintetica in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse è evidenziato come la Società ha affrontato questa tematica.
- Informativa sugli incentivi versati e percepiti dalla Società contenuta nel documento Informativa sugli incentivi.